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Annalaura
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29/6/2010, 15:24
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Ciao ragazzi, mi rivolgo soprattutto a chi ha
in casa animali non convenzionali ma anche a tutti gli altri per
denunciare l'approvazione di un nuovo regolamento per la tutela degli
animali emanato dal comune di bari.
Leggendo il regolamento vi
renderete conto che non è stato scritto da persone competenti e che su
molti... punti (non tutti) hanno decretato la morte
dell'animale piuttosto che la sua tutela.
Mi riferisco soprattutto
al punto in cui parla del cibo: viene vietata l'alimentazione con
animali vivi da sostituire con "carne riscaldata" ...chi di voi ha
serpenti capirà certamente il mio orrore!
ma penso anche food come
grilli, insetti, vermi...e chi più ne ha più ne metta... è stata vietata
la vendita (ai commercianti) e l'uso (ai propietari di animali) di food
vivo... da sostituire necessariamente con "carne riscaldata"...è
scritto così!
Qui sotto vi allego il link dove potete trovare il
regolamente per intero..vi chiedo di dare un occhiata...





http://www.carlopaolini.net/proposte_delibere.asp



Annalaura
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29/6/2010, 15:31
Annalaura metteresti il link diretto regolamento - regolamento errato per la tutela degli animai! (ma quali?) 846658 . Comunque credo che non me lo apra...
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29/6/2010, 15:48
grazie Annalaura leggerò al più presto


non mi apre il link postato da te, ma sono riuscito ad aprirne uno a riguardo sullo stesso sito...
è una vergogna che persone totalmente ignoranti discutano a riguardo di cose a loro ignote...bisognerebbe ritornare alla politica della polis greca...


Ultima modifica di pointofview il 29/6/2010, 15:56 - modificato 1 volta.
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29/6/2010, 15:53
nn lo apre neanche a me....
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29/6/2010, 15:57
non mi apre il link postato da te, ma sono riuscito ad aprirne uno a riguardo sullo stesso sito...
è una vergogna che persone totalmente ignoranti discutano a riguardo di cose a loro ignote...bisognerebbe ritornare alla politica della polis greca...
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29/6/2010, 16:27
ragazzi ho fatto il copia incolla del link. potete cercare "carlo paolini -bari" su google e il primo sito che vi apre è quello giusto. Poi cliccate tu "attività politica" --> "proposte" e il primo pdf e il regolamento.
Provo a inserire di nuovo...
http://www.carlopaolini.net/proposte_delibere.asp

abbiamo modo di caricare sul forum il pdf? se no lo carico direttamente...
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29/6/2010, 17:32
http://www.comune.bari.it/pls/upload/docs/F932936297/Regolamento%20tutela%20animali.pdf

si fa prima così, credo.

btw, i serpenti possono nutrirsi di cibo inerte (topi decongelati...non carne riscaldata, che li porterebbe a carenze vitaminiche in poco tempo). la cosa orrida è che un geco o un camaleonte, non accetteranno mai un insetto non vivo (no, quelliin gelatina che si vendono non vanno bene) preferendo lasciarsi morire di fame. se anche si adattassero a mangiare carne (mi vien da ridere se ci penso) morirebbero di steatosi (e tanti altri problemini) in poco tempo.

ma non è finita: nella legge si parla di dichiarare gli animali presentando una documentazione che ne attesti la provenienza. peccato che non sia specificato se questa cosa valga solo per gli animali in cites o anche per quelli che non richiedono documenti. in quest'ultimo caso, che mazzo di documenti si dovrebbero presentare? e soprattutto, chi ti rilascerebbe (in fiera) dei documenti per un animale che non ne richiede? non mi parlate di scontrini, un privato non potrebbe rilasciarne.

inoltre si vieta di tenere gli animali segregati in contenitori di qualunque genere (quindi niente più rack e, spero vivamente non siano così idioti, terrari) e in cantina (quindi per alcuni animali, se non hai una camera climatizzata, è la fine)

e tante altre cosette, che non riguardano solo gli esotici.
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29/6/2010, 18:37
io noto comunque molte belle cose oltre alle vostre succitate negative...


io proporrei allora di analizzare point to point i punti negativi e analizzarli in maniera, per quanto possiamo, scientifica, si da poter porre le basi per una lettera di protesta richiedendo revisioni all'attuale regolamento.
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29/6/2010, 18:50
è stato già fatto Razz il problema è che non hanno nessun interesse a modificarlo. inoltre l'ufficio a cui bisognerebbe rivolgersi per informazioni o simili, esiste solo sulla carta
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30/6/2010, 01:16
In realtà l'idea di verificare punto per punto non è male...anche perchè ho un amico "nei piani alti" con cui sono andata a sfogarmi e mi ha detto di fare propio questo (modificare le cose errate) e vediamo cosa può fare lui...

io ho già mandato l'email ad alcuni prof della facoltà che stanno collaborando alla sistemazione (coi loro tempi Razz) ..
diamoci da fare anche noi che i "bimbi" hanno fame! Very Happy

Inoltre un commerciante dal quale mi rifornisco sta cercando di organizzare una manifestazione davanti al comune con propietari e animali (quelli che è possibile portare)..chiedendo al simpatico consigliere "ci provi tu a far mangiare carne riscaldata ai nostri animali e vedi se ci riesci senza forzarli?" (che poi anche forzandoli...non credo ci riesca).

Cmq il regolamento dice cose assurde non solo per gli animali ma pensate che non può essere più venduto nemmeno pesce vivo...credete che il signore in questione compri un aragosta morta? .. e il famoso "crudo di mare" dei baresi? ...le cozze non sono animali?

...se vogliamo fare una cosa sbrigativa (anche per non perdere noi ore e ore) possiamo vederci un giorno in auletta o altrove facendo in modo che ci siano tra noi persone che si occupano di tutti i tipi di animali contemplati nel regolamento e in un pomeriggio potremmo riuscire a sistemarlo....

che ne dite?
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30/6/2010, 01:32
ragazzi io non penso che lasceranno cosi il regolamento ne faranno qualche modifica non possono danneggiare un intera rete commerciale crollare da un giorno all'altro troppi soldi in ballo tra legali ed illegali.
metteranno qualche coma o virgola o punto e virgola, o se no come si fa di solito si andrà avanti tutto normalmente ignorando il regolamento, come si fa per altri regolamenti per quanto riguarda gli animali
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30/6/2010, 01:43
forse non vi è chiaro che mangia mangia c'è dietro questo decreto. eviterò di svelarvi i retroscena qui in pubblico. btw, portare gli animali in piazza servirà solo a farci passare per esibizionisti. ed è quello che gli animalisti (perchè è stato scritto da animalisti incompetenti) vogliono. non dimentichiamo che una nota associazione ha dichiarato, in un comunicato stampa, che il suo obiettivo è quello di far vietare la vendita degli esotici. e indovinate a che serve questo decreto? a far morire buona parte degli esotici nelle nostre case e scoraggiare l'acquisto di altri. dopo tutto, meglio morti che in gabbia a vita [cit.]
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30/6/2010, 13:18
atrax ma non ho capito tu vorresti provare o no a combattere questa legge? e magari aiutare a migliorarla....

magari l'amico mio poi non riuscirà a fare niente, magari invece riuscirà ad aiutarci, ma se non gli proponiamo niente non lo scopriremo mai...
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30/6/2010, 14:08
Annalaura ha scritto:atrax ma non ho capito tu vorresti provare o no a combattere questa legge? e magari aiutare a migliorarla....

ovvio, ma di certo non portando in piazza animali delicati e facilmente stressabili come i rettili, facendo il gioco degli animalisti che vogliono toglierceli.

io direi di metterci in contatto con quelli del caeb e muoverci insieme a loro.
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1/7/2010, 17:44
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a me quelli del caeb hanno mandato un e-mail con le possibili correzioni, metto qui cosi leggete anche voi


REGOLAMENTO TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 4 comma 4

L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza, a titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste.
Mi sembra che qualcuno di noi si possa proporre...

Art. 4 comma 6

Il Comune di Bari, a supporto delle attività della Civica Amministrazione relative alle
tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, istituisce ai sensi dell'articolo 40, terzo 5 comma dello Statuto della Città di Bari, una Consulta Comunale del volontariato animalista, e approva apposito regolamento.
Di cosa si occupa?

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Bari.

2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:
• la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Praticamente tutti o sbaglio???
• la definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 – Inclusioni

Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano anche, così come previsto dalla L. 189 del 2004:
a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali o ad esso connesse;

Art. 7 – Detenzione di animali (comma 2)

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute.
Questa norma è in contrasto con quanto affermato all’art. 16 comma 5 (E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, che vanno sostituiti da carne riscaldata). Mi sembra corretto “preservarla” tal quale modificando l’art. 16 comma 5!
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
Ancora una volta questo comma è in contrasto con quanto affermato all’art. 16 comma 5. Mi sembra corretto “preservarla” tal quale modificando l’art. 16 comma 5!

Art. 8 – Maltrattamento di animali (comma 12)

12. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
Sono d’accordo!

Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
Sono d’accordo!

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
Sono d’accordo!


Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti . Toelettatura

5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, che vanno sostituiti da carne riscaldata.
Come pensate di modificare questo comma? Io modificherei così:
- ad eccezione delle specie che, per esigenze fisiologiche e comportamentali, necessitano di tale tipologia di alimentazione, in accordo con quanto riportato dall’art. 7 comma 4.


8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. , ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso.
Quali attività commerciali hanno tali registri? Anche i negozi di piccoli animali (cioè che vendono pesci e piccoli rettili?)
Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
Che significa? Ogni volta che compriamo dei pesciolini dobbiamo registrare i nostri dati e chiedere (vedi dopo) la “certificazione veterinaria”? Come modificare?
9. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.
Non capisco come si possa procedere a tale operazione ???
10. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
11. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno.
All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
Che ne pensate di limitare i comma 10 e 11 ad alcune tipologie di animali (cani e gatti) ???
13. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.
Come pensate di modificarlo... (minori accompagnati da adulti) oppure definiamo la tipologia di animale (cani, gatti ed equini)????
16. È inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a muoversi (chele legate) in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente rispetto alla capienza dell'acquario ecc.).
Eliminare (chele legate) in quanto non sono arti deambulanti, anzi evitano l’amputazione di soggetti allevati in condizione di stress.

Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma
temporanea sul territorio cittadino

1. Sono vietate mostre fiere ed esposizioni itineranti.
Si riferisce quindi anche a mostre e fiere itineranti?
2. L'allestimento di bancarelle. mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.
Cosa modificare? Ciò che deve essere dichiarato o la tipologia di animali esposti?

TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 49 - Detenzione di specie animali acquatiche
1. 1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
Cosa si intende per specie sociali?
Art. 50 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
Come modificare?
2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
Lascerei solo gli acquari sferici (o le bocce) in quanto sono numerosi di acquari con parete curva (pensate a quelli senza incollaggi...)! Si accettano proposte!
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Come “chiarire” meglio questo comma?

TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 52- Fauna esotica
1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.
Come definire meglio l’ambito?
“fatta eccezione delle specie allevate in cattività o provenienti da allevamenti”?

2. I possessori di animali esotici di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco – Ufficio Tutela Animali, per il tramite del Servizio veterinario della A.S.L. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione alla detenzione e' nominale ed e' rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento?
3. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
4. i possessori sono altresì tenuti a denunciare all’Ufficio tutela Animali, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
Che ne pensate? Proponete modifiche?

Art. 55- Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie - previste dalla Legge Regionale n.12/95 art.15 e da altra normativa nazionale e regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.
Qualcuno conosce i compiti attribuiti dai decreti prefettizi?
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1/7/2010, 18:34
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ioachim michele ha scritto:a me quelli del caeb hanno mandato un e-mail con le possibili correzioni, metto qui cosi leggete anche voi


REGOLAMENTO TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 4 comma 4

L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza, a titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste.
Mi sembra che qualcuno di noi si possa proporre...

sono loro a decidere

Art. 4 comma 6

Il Comune di Bari, a supporto delle attività della Civica Amministrazione relative alle
tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, istituisce ai sensi dell'articolo 40, terzo 5 comma dello Statuto della Città di Bari, una Consulta Comunale del volontariato animalista, e approva apposito regolamento.
Di cosa si occupa?

in pratica si è deciso di dare poteri alle associazioni animaliste, seguendo una dichiarazione dei diritti degli animali che, a livello giuridico, vale quanto un fazzolettino sporco di muco

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Bari.

2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:
• la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Praticamente tutti o sbaglio??? esatto
• la definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 – Inclusioni

Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano anche, così come previsto dalla L. 189 del 2004:
a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali o ad esso connesse;

Art. 7 – Detenzione di animali (comma 2)

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute.
Questa norma è in contrasto con quanto affermato all’art. 16 comma 5 (E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, che vanno sostituiti da carne riscaldata). Mi sembra corretto “preservarla” tal quale modificando l’art. 16 comma 5! nessuna obiezione
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
Ancora una volta questo comma è in contrasto con quanto affermato all’art. 16 comma 5. Mi sembra corretto “preservarla” tal quale modificando l’art. 16 comma 5! come sopra

Art. 8 – Maltrattamento di animali (comma 12)

12. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
Sono d’accordo! ok

Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
Sono d’accordo! ok

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
Sono d’accordo! volendo credo sia fattibile


Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti . Toelettatura

5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, che vanno sostituiti da carne riscaldata.
Come pensate di modificare questo comma? Io modificherei così:
- ad eccezione delle specie che, per esigenze fisiologiche e comportamentali, necessitano di tale tipologia di alimentazione, in accordo con quanto riportato dall’art. 7 comma 4.
e chi decide quali animali vanno nutriti con vivo e quali no? alcuni serpenti (soprattutto i baby da svezzare) non accettano cibo inerte. mettiamolo così:
E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da
animali vivi durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, fatta eccezione per quegli animali che necessitano di nutrirsi durante le ore di luce.


con questo i diurni possono nutrirsi di giorno (visto che hanno bisogno di qualche ora di luce "di preparazione" prima di nutrirsi e di qualche ora per digerire) e i notturni potranno essere alimentati solo prima della chiusura


8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. , ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso.
Quali attività commerciali hanno tali registri? Anche i negozi di piccoli animali (cioè che vendono pesci e piccoli rettili?) direi di si
Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
Che significa? Ogni volta che compriamo dei pesciolini dobbiamo registrare i nostri dati e chiedere (vedi dopo) la “certificazione veterinaria”? Come modificare?
9. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.
Non capisco come si possa procedere a tale operazione ??? il negoziante (o chi per lui) dovrà venderti solo animali sani, accompagnati da un certificato medico che dovrà rinnovare ogni 10 giorni
10. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
11. Alla presenza di raggi solari, la vetrina in cui sono esposti animali vivi dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno.
All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
Che ne pensate di limitare i comma 10 e 11 ad alcune tipologie di animali (cani e gatti) ??? fixed
13. E' vietato vendere animali ai minori di anni 15.
Come pensate di modificarlo... (minori accompagnati da adulti) oppure definiamo la tipologia di animale (cani, gatti ed equini)???? fixed. al massimo si può mettere una qualche limitazione in base alla taglia dell'animale.
16. È inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a muoversi (chele legate) in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente rispetto alla capienza dell'acquario ecc.).
Eliminare (chele legate) in quanto non sono arti deambulanti, anzi evitano l’amputazione di soggetti allevati in condizione di stress. ok

Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma
temporanea sul territorio cittadino

1. Sono vietate mostre fiere ed esposizioni itineranti.
Si riferisce quindi anche a mostre e fiere itineranti? pare di si
2. L'allestimento di bancarelle. mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.
Cosa modificare? Ciò che deve essere dichiarato o la tipologia di animali esposti?

TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 49 - Detenzione di specie animali acquatiche
1. 1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
Cosa si intende per specie sociali? immagino pesci di branco
Art. 50 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
Come modificare? per me niente
2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
Lascerei solo gli acquari sferici (o le bocce) in quanto sono numerosi di acquari con parete curva (pensate a quelli senza incollaggi...)! Si accettano proposte! ok come dici
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Come “chiarire” meglio questo comma? secondo me va bene così

TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 52- Fauna esotica
1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.
Come definire meglio l’ambito?
“fatta eccezione delle specie allevate in cattività o provenienti da allevamenti”?
lascia così
2. I possessori di animali esotici di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco – Ufficio Tutela Animali, per il tramite del Servizio veterinario della A.S.L. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza esclusivamente per quelle tipologie di animali che le richiedono, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione alla detenzione e' nominale ed e' rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento? mettiamolo non retroattivo. le documentazioni vanno allegate solo per gli animali in CITES
3. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata dal possessore entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. fixed
4. i possessori sono altresì tenuti a denunciare all’Ufficio tutela Animali, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
Che ne pensate? Proponete modifiche?

Art. 55- Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie - previste dalla Legge Regionale n.12/95 art.15 e da altra normativa nazionale e regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.
Qualcuno conosce i compiti attribuiti dai decreti prefettizi?

fatto. spero vada bene

edit: ci sono altri articoli da modificare (che non sono stati citati), ma ora sono troppo stanco
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2/7/2010, 02:09
chiaramente bisogna partire dal presupposto che molti di quegli articoli da eliminare potranno (se ci va bene) solo essere modificati. ho cercato di limitare i danni.

per quanto riguarda il cibo vivo, la mia modifica scaturisce dal fatto che molti animalisti hanno iniziato a lamentarsi del fatto che alcuni negozianti nutrissero gli animali in pieno giorno, davanti alla gente (chiaramente se dò da mangiare all'insettivoro diurno, è normale che questa cosa vada fatta a negozio aperto... ed è normale che possa esserci gente ad assistere, visto che l'esercizio è aperto). buona parte del casino è partita da lì (e dai video su youtube :-/). ovviamente è da rivedere, ma confido nelle vostre buone idee
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2/7/2010, 02:26
non ci posso credere ! avevo appena finito di modificare anche io il regolamento , lo invio...e non c'è tra i messaggi!
aarrggghh...bè buonanotte...lo rifaccio domani
pointofview
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2/7/2010, 11:10
ma perché gli animalisti spesso non riescono a scindere le loro ideologie sociali appartenenti al luogo comune del buono dalle NATURALI esigenze di esseri differenti da loro... che spocchioso egocentrismo, che ignobile ignoranza!


*Annalaura molto probabilmente hai postato contemporaneamente ad Atrax perciò il portale ti avverte che, nel frangente nel quale tu hai postato o redatto il tuo messaggio, altri hanno postato nuovi messaggi e ti chiede se vuoi comunque lasciare il tuo commento e bisogna confermare.
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2/7/2010, 13:00
e forse non ho cconfermato....nel pomeriggio riscrivo...
Annalaura
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5/7/2010, 08:39
Reputazione del messaggio: 100% (1 voto)
ragazz, mi ha chiamato l'amico mio entro la mattinata gli manderò le modifiche che abbiamo fatto...se qualcuno buole ancora dire la sua, scriva e poi mando tutto....

ciao ciao
grace87
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9/7/2010, 13:31
che stupidaggine vietare l'alimentazione naturale di un animale non convenzionale.
creeranno i croccantini per serpenti?
Annalaura
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9/7/2010, 13:59
la legge è stata bloccata ed è in revisione! Very Happy
incrociamo le dita!!!
ioachim michele
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9/7/2010, 14:54
buono buono!!
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